strutture logistiche
 

Schema del contratto di agenzia aggiornato con le ultime modifiche legislative e con le disposizioni dei più recenti accordi economici collettivi.

Il contratto e' standard , salvo nel punto 14 dove e' inserita la nostra clausola di "garanzia di prestazione".

  • CONTRATTO DI AGENZIA Tra in persona dell'Amministratore sig.................................. con sede in via................................................................... P.IVA..................................................................................... Preponente e L'agente "Gruppo stravendo.com" residente in........................................................................ P.IVA.................................................................................... iscritto nel ruolo agenti e rappresentanti di commercio presso la C.C.I.A.A. di al n. Agente si stipula e si conviene quanto segue.
  1. Oggetto del mandato La Preponente conferisce all'Agente, che accetta, l'incarico di promuovere stabilmente, senza poteri di rappresentanza e in qualità di plurimandatario/monomandatario, la conclusione di contratti di vendita dei seguenti prodotti - - curandone con la massima diligenza la diffusione e la propaganda in piena autonomia e indipendenza, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati, seppure nell'osservanza delle istruzioni impartite dalla Preponente. L'Agente si impegna a fornire alla Preponente informazioni sulla situazione del mercato, sulla solvibilità dei clienti, sulle iniziative della concorrenza, sulle osservazioni dei clienti e su quant'altro possa interessare direttamente o indirettamente la Preponente, senza essere tenuto a relazioni con periodicità prefissata sull'esecuzione della sua attività. L'agente è tenuto ad informare immediatamente la Preponente di ogni causa d'impedimento nell'espletamento del mandato affidatogli. In caso di malattia o infortunio il rapporto d'agenzia resterà sospeso per la durata massima di sei mesi con divieto per la Preponente per tale periodo di procedere alla risoluzione del rapporto, ferma restando la sua facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato d'agenzia o ad affidare ad altri l'incarico ad esercitarlo, senza riconoscimento di alcuna provvigione in favore dell'Agente sospeso dall'incarico. Analogamente il rapporto resterà sospeso per otto mesi in caso di puerperio.
  2. Zona, sue eventuali variazioni e obbligo di non concorrenza Il presente mandato viene conferito per la seguente ZONA: …………………………………………………………………… Per l'individuazione dell'appartenenza di un cliente alla zona assegnata viene fatto riferimento alla sede legale di quest'ultimo. L'Agente riconosce alla Preponente l'insindacabile facoltà di apportare variazioni alla zona assegnata, mediante comunicazione per iscritto, esclusi i casi di lieve entità, con il preavviso di mesi due. Qualora la variazione sia di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, secondo quanto disposto dagli accordi economici collettivi del 22 febbraio 2001, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto e, in tale caso, qualora l'Agente comunichi per iscritto, entro 60 giorni, di non accettare le variazioni previste. la comunicazione della Preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto d'agenzia, ad iniziativa della Casa mandante. Clausola valida per i plurimandatari. L'Agente si impegna a non rappresentare, per tutta la durata del presente contratto prodotti eguali, simili o comunque in concorrenza,ma solo prodotti di altra natura, restando inteso che tale attività non dovrà pregiudicare il puntuale adempimento degli impegni derivanti dal presente contratto.
  3. Esclusiva La zona assegnata all'Agente deve intendersi in esclusiva ai sensi dell'art. 1743 codice civile, con il diritto dell'Agente alla provvigione su tutti gli affari, diretti ed indiretti, che vengano conclusi nell'ambito della medesima. La Preponente s'impegna a non nominare altri agenti nell'ambito della zona assegnata all' Agente. La Preponente potrà promuovere e concludere direttamente affari nella zona assegnata all'Agente, con diritto di quest'ultimo alla provvigione.
  4. Ordini L'Agente non ha poteri di rappresentanza: tutti gli ordini s'intendono sempre "salvo approvazione della casa" e, pertanto, l'accettazione è insindacabilmente riservata alla Preponente. La Preponente informerà l'Agente dell'eventuale rifiuto degli ordini trasmessigli entro i sessanta giorni successivi a quello in cui l'ordine è stato ricevuto. Nessun compenso spetterà all'Agente in caso di rifiuto dell'ordine entro il termine stabilito. E' inteso che, in assenza di comunicazione entro il termine sopraccitato, l'ordine deve considerarsi accettato. Se, comunque, anche successivamente si verifichino eventi quali protesti, informazioni ecc., che facciano fondatamente dubitare della solvibilità del cliente, la preponente può rifiutarsi di evadere l'ordine senza che l'agente abbia diritto alla provvigione. Nella promozione degli affari l'Agente s'impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni generali di vendita, sia per quanto riguarda i prezzi che le condizioni di pagamento, da considerarsi inderogabili, salvo diversa preventiva autorizzazione scritta della Preponente. Per le vendite a prezzi e/o a condizioni diversi da quelli di listino, le relative provvigioni potranno essere, concordemente e per iscritto, di volta in volta, ridotte in proporzione del maggiore sconto concesso al cliente rispetto alle condizioni di vendita ufficiali.
  5. Incassi All'Agente non è attribuito il potere di incassare somme presso la clientela, salvo espressa autorizzazione scritta della Preponente; in tal caso l'Agente dovrà rimettere prontamente gli importi incassati, rinunciando, relativamente a tali somme, ad eventuali ritenzioni, privilegi o compensazioni. Qualora l'attività di esazione dovesse assumere carattere continuativo, verrà concordato tra le parti un compenso aggiuntivo, in favore dell'Agente, che non potrà essere inferiore all' 1%. L'Agente si adopererà, in ogni caso, con la massima diligenza, per recuperare eventuali insoluti, prestando altresì i propri buoni uffici per la bonaria risoluzione delle eventuali contestazioni con la clientela.
  6. Organizzazione dell'Agente e relative spese sostenute L'Agente sopporta tutte le spese inerenti la promozione delle vendite o comunque sostenute in relazione al presente contratto, comprese quelle di viaggio, soggiorno, corrispondenza e telefono, salvo diverso accordo scritto tra le parti Gli eventuali collaboratori dell'Agente, sia autonomi che subordinati, dipenderanno esclusivamente dall'Agente, non sussistendo alcun rapporto tra la Preponente e i medesimi, fatta eccezione per il diritto della Preponente ad essere informata sui nominativi dei Sub Agenti con i quali l'Agente intende collaborare.
  7. Obbligo di fedeltà L'agente s'impegna a non divulgare notizie attinenti alla organizzazione ed ai metodi di vendita e di lavoro della Preponente e a non farne uso in modo da non arrecare danno e/o pregiudizio alcuno alla medesima.
  8. Provvigione L'Agente ha diritto alla provvigione per gli affari, diretti ed indiretti, conclusi nella zona ad esso assegnata o con terzi che l'Agente aveva in precedenza acquisito con clienti per affari dello stesso tipo. La provvigione spetta all'Agente dal momento e nella misura in cui la Preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la consegna della merce oggetto del contratto concluso con il terzo. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse qualora sia certo che il contratto tra il terzo e la Preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili alla Preponente. Qualora, dopo la restituzione della provvigione, il terzo provveda al saldo, totale o parziale, della fattura, la provvigione dovrà, in tutto o in proporzione al saldo, essere riaccreditata all'Agente. Qualora i contratti che non abbiano avuto esecuzione nell'anno, per causa non imputabile alla preponente, per ordini effettuati dall'agente siano superiori al venti per cento del fatturato dell'anno medesimo, la preponente potrà risolvere il rapporto ai sensi dell'art. 8 degli accordi economici collettivi del 22 febbraio 2001. La provvigione è stabilita nella misura del .... % e sarà calcolata al netto delle imposte, dei resi, sostituzioni, perdite, riduzioni di prezzo (salvo che si tratti di sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento) e delle spese accessorie di qualsiasi tipo (ad es. imballaggio, trasporto, assicurazione). Nel caso che l'esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente, per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. La Preponente determina le provvigioni dovute all'Agente per ogni trimestre di calendario, trasmettendo all'Agente le copie delle fatture emesse ai clienti, l'estratto conto provvigioni indicante tutti gli affari in relazione ai quali la provvigione è dovuta e, su richiesta dell'Agente, l'estratto dei libri contabili relativi al singolo trimestre. Le provvigioni verranno corrisposte entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre cui esse si riferiscono. Contestualmente al saldo l'Agente provvederà a trasmettere alla Preponente regolare fattura. Il conto provvigioni si intende accettato se non contestato per iscritto dall'Agente entro 60 giorni dal relativo ricevimento. All'Agente viene riconosciuto il diritto alla provvigione per gli affari direttamente conclusi dalla Preponente nella zona assegnata all'Agente, anche senza l'intervento di quest'ultimo. In caso di cessazione o risoluzione del contratto d'agenzia, all'Agente sarà riconosciuta la provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto qualora la proposta sia pervenuta alla Preponente o all'Agente in data antecedente o nel caso in cui la conclusione sia da ricondurre prevalentemente all'attività promozionale svolta dall'Agente, fatto salvo in entrambi i casi l'obbligo per l'Agente, su richiesta della Preponente, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso. Il presente punto vale singolo o in alternativa se presente in contratto si aggiunge al presente punto 8 il punto 14 .
  9. Campionario Il campionario consegnato all'Agente all'inizio del rapporto o in momenti successivi resta di proprietà esclusiva della Preponente. L'agente ha il dovere di conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirlo, entro il termine indicatogli, al momento della risoluzione: del mandato.
  10. Durata del contratto e risoluzione Il presente contratto è a durata indeterminata ed entra in vigore il giorno della sottoscrizione, se avvenuta contestualmente, ovvero a decorrere dalla data riportata sulla busta della lettera raccomandata, qualora il contratto venga spedito dall'Agente, dopo l'accettazione del medesimo. Esso potrà venire risolto da ciascuna parte osservando i termini di preavviso previsti dall'art. 9 degli accordi economici collettivi sopra richiamati e mediante l'invio di una lettera raccomandata R.R., dalla ricezione della quale decorrerà il periodo di preavviso, la scadenza del quale coinciderà con l'ultimo giorno del mese di calendario. In caso di mancato rispetto dei detti termini la parte recedente verserà all'altra, entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto, un'indennità di mancato preavviso d'importo pari alla media mensile delle provvigioni corrisposte nell'anno solare precedente la risoluzione, moltiplicato per il numero di mesi di preavviso. L'indennità sostitutiva del preavviso verrà computata su tutte le somme corrisposte, a qualsivoglia titolo, in dipendenza del rapporto d'agenzia. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso potrà rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
  11. Indennità di cessazione del rapporto In caso di scioglimento del rapporto l'Agente avrà diritto, se e nella misura in cui ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1751, I° e II° comma codice civile, all'indennità prevista dal III° comma di tale norma, così come disciplinato dagli accordi economici collettivi sopra richiamati. Al fine di procedere al computo di tale indennità, all'atto della sottoscrizione del presente mandato la Preponente provvederà a consegnare all'Agente un elenco dettagliato del portafoglio clienti assegnato all'Agente, contenente l'indicazione del fatturato aziendale relativo a tali clienti.
  12. Foro competente Per ogni controversia derivante dal presente accordo, si conviene la competenza del Foro di ubicazione della sede legale nella cui circoscrizione si trovi il domicilio dell'Agente.
  13. BIS Disposizioni finali Ogni convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullità. Il presente contratto e le obbligazioni da esso derivanti non sono cedibili a terzi o aventi causa, per alcun titolo o ragione, se non previo accordo tra le parti. Al contratto si applicano le disposizioni dei vigenti accordi economici collettivi del 22 febbraio 2001 e le norme del codice civile.
  14. Clausola di garanzia di prestazione. La presente clausola e' in aggiunta agli accordi economici collettivi ed e' un elemento innovativo introdotto dal gruppo di lavoro pubblicizzato da stravendo.com .Lo scopo della clausola di garanzia minima e ' bilaterale . Da una parte si garantiscono le prestazioni di copertura del mercato D'atra parte si coprono le spese il lavoro dell'agente , qualora a questi fossero richieste specificatamente indagini di mercato senza una richiesta di chiudere ordini .Inoltre si intende escludere automaticamente proposte di lavori o missioni non sufficientemente ponderati da entrambe le parti . La clausola viene automaticamente attivata a fine rapporto qualora le offerte sviluppate in collaborazione tra le parti non portino allo sviluppo di ordini . Il rapporto offerte ordini ,unanimemente riconosciuto, sotto il quale normalmente il prodotto proposto e' suscettibile di successo in termini di vendita e' quello dove 10 proposte -offerte portano quasi automaticamente ad almeno un ordine fatturabile . Il mancato raggiungimento di tale rapporto definisce due ordini di problemi . Per un verso l'addetto commerciale e puo' non aver operato con sufficiente presenza sui clienti . Per altro verso , qualora non venga raggiunto questo obiettivo minimo , possono essere presenti problemi di ordine differente da quelli normalmente affrontati da operatori commerciali e di marketing .
    Con la clausola di "garanzia di prestazione" si eliminano entrambe le problematiche Si definiscono pertanto i seguenti tariffari:
    Provvigione una tantum di 4.000 euro ogni blocco di trattative avviate per un valore pari 500.000 euro ( Tariffa provinciale ).
    Provvigione una tantum di 6.000 euro ogni blocco di trattative avviate per un valore pari 750.000 euro (Tariffa 1\2 regione ).
    Provvigione una tantum di 10.000 euro ogni blocco di trattative avviate per un valore pari 1 .500.000 euro ( Tariffa regionale ).
    Provvigione una tantum di 180.000 euro ogni blocco di trattative avviate per un valore pari 10.000.000 euro ( Tariffa nazionale ).
    La tariffa nazionale per n x regioni ,l'importo da calcolare e'180.000 diviso 20 per il numero x delle regioni.
    Per tre regioni quindi 27.000 euro.
    Tale provvigione una tantum potrà essere di importo frazionato dal rapporto
    " trattative sviluppate\Numero trattative definite dal coefficinte valore medio di trattativa".
    Valore medio di trattativa : (valori alti definiscono una elevata quantità di trattative)
    Valore 500 per trattative di offerta media intorno ai 3000 euro
    Valore 250 per trattative di offerta media intorno ai 6000 euro
    Valore 125 per trattative di offerta media intorno ai 12.000 euro
    Valore 65 per trattative di offerta media intorno ai 24.000 euro
    Valore 33 per trattative di offerta media intorno ai 48.000 euro
    Valore 17 per trattative di offerta media intorno ai 100.000 euro
    Valore 9 per trattative di offerta media intorno ai 200.000 euro
    Valore 5 per trattative di offerta media intorno ai 400.000 euro
    Valore 3 per trattative di offerta media intorno ai 900.000 euro
    Valore 1 per trattative di offerta media intorno ai 1.500.000 euro
    Arrotondamenti al valore piu' vicino.
    Esempio: 100 trattative su tariffa regionale per un totale in carta di 500.000 euro .
    Valore medio della trattativa 5000 euro . Valore piu' prossimo 6000 a cui corrisponde un coefficiente di 250. La provvigione una tantum e' data da 10.000 x 100 , diviso 250 . Per un totale di 4000 euro di imponibile che l'agente fattura alla mandante.
    Lo stesso esempio su base provinciale porta ad un compenso di 1600 euro. Il tariffario e' sviluppato su un anno di lavoro senza buon fine
    ma non e' necessario il raggiungimento dell'anno di lavoro per
    il raggiungimento della quota una tantum .
    Il riferimento e' sempre il rapporto 1\10 tra offerte ed ordini.
    Il tariffario qualora in applicazione e' applicato sempre a fine anno fiscale e se a fine rapporto in maniera frazionata su periodi
    inferiori all'anno fiscale.
    Il tariffario si basa sul preciso imponibile da offerta , al lordo
    degli sconti ipotizzabili , e la netto dei costi di trasporto , dell'Iva
    dell'eventuale Conai e di altri oneri non pertinenti con i calcoli
    provvigionali .
    La provvigione Una Tantum " qui definita qui di salvaguardia e' a tutti
    gli effetti una provvigione ed e' calcolata con regolare versamento Enarsarco.
    La clausola di salvaguardia prevede sempre la corresponsione all'agente
    del maggiore importo tra eventuali provvigioni e provvigione una tantum.
Redatto, letto, approvato e sottoscritto in ........... il giorno ……………………….. La Preponente ----------------------------------------------------------------------- L'Agente Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e seguenti codice civile si approvano specificatamente, dopo attenta lettura e discussione, le seguenti clausole: 1) oggetto del mandato; 2) zona, sue eventuali variazioni e obbligo di non concorrenza; 3) esclusiva; 4) ordini; 5) incassi; 6) organizzazione dell'agente e relative spese sostenute; 8) provvigioni; 9) campionario; 10) durata del contratto c risoluzione; 11) indennità di cessazione del rapporto; 12) foro competente; 13) disposizioni finali; 14) clausola vessatoria di salvaguardia . Luogo e data La Preponente ---------------------------------------------------------------------- La Preponente ( per cluasola 14 )
Mese, giorno ,anno